INVALIDI e Riserv. Posti

La riserva dei posti per invalidi civili e percentuale.

 

Le categorie protette previste dall’art. 1 dalla legge 68/99 sono: 

a. le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile insediate presso le ASL;


b. le persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL);


c. le persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27.5.1970 n. 382 e successive modificazioni, e 26.5.1970 n. 381 e successive modificazioni;


d. le persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con d.P.R. 23.12.1978, n. 915, e successive modificazioni. 

L. 68/99: COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO PERSONE DISABILI

 

L. 68/99: COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO PERSONE DISABILI.

 

In base a quanto previsto dalla Legge 68/99, tutti i datori di lavoro, privati e pubblici, sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze lavoratori disabili con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% in misura diversificata a seconda del personale occupato in azienda e, in particolare:


• fino a 14 dipendenti: nessun obbligo;


• da 15 a 35 dipendenti: inserimento obbligatorio di 1 lavoratore disabile;


• da 36 a 50 dipendenti: inserimento obbligatorio di 2 lavoratori disabili;


• oltre 50 dipendenti: inserimento obbligatorio di lavoratori disabili pari al 7% dell’organico aziendale.

 

Le aziende che occupano da 51 a 150 dipendenti (quota determinata all’1% delle maestranze computabili per le aziende di dimensioni maggiori) devono avere alle proprie dipendenze almeno n. 1 persona iscritta agli elenchi degli orfani o dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di guerra, di lavoro o di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati.